Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grounds lacking correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Daniele Pinti inadmissible. The appellant argued for a legal reclassification of the theft based on evidence evaluation errors, but the Court found his grounds were non-specific and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected for lacking the necessary logical connection to the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and fail to establish a logical correlation with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTI DANIELE nato a FOLIGNO il 25/09/1990 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a PINTI DANIELE per il delitto di furto aggravato (fatto commesso il 18 agosto 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'errata qualificazione giuridica del fatto come effetto dell'errata valutazione delle prove, è aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 3, punto 3 della sentenza impugnata) e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), di modo che quest'ultima manca di qualsivoglia confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di assenza di pregiudizio difensivo conseguente all'operata riqualificazione giuridica del fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr7)9nte