Cassation court dismisses appeal against conviction for falsification of public payment slips and minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Danilo Grande inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Grande argued that the lower court erred in reclassifying his actions under specific criminal articles and incorrectly denied the exclusion of punishability due to minor offense status. The court rejected these claims, affirming that postal payment slips constitute public acts and that the lower court properly assessed the complexity of the case's specific circumstances regarding damage and fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476, 477, 482, 131-bis, 133 cod. pen.: The falsification of postal payment slips constitutes the crime of falsification of a public act; the exclusion of punishability for minor offenses requires a complex evaluation of all case-specific peculiarities, including damage and fraud, without needing to examine every statutory element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE DANILO nato a LECCE il 17/01/1979 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che GRANDE DANILO, riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in data 22/08/2013), propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 17 giugno 2022, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, riqualificando il fatto ascrittogli nel delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che censura l'erronea applicazione degli artt. 476 e 482 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, «Integra il reato di falso in atto pubblico commesso dal privato, la falsificazione del bollettino di pagamento effettuato mediante conto corrente postale, attesa la natura di atto pubblico di tale bollettino, che attesta, con efficacia probatoria nei confronti dei terzi, il versamento di una somma di denaro a mani di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (Sez. 5, n. 36831, 22/06/2016, Rv. 267955;
Sez. 5, n. 2757 del 09/11/2010, dep. 2011, Rv. 249250), come nel caso di specie (cfr. pag. 3, punto 2.3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di particolare tenuità, considerato non solo il danno patrimoniale cagionato al Comune di Melpignano, ma altresì la circostanza che la falsificazione di bollettini postali, atti pubblici, aveva consentito all'imputato di ottenere la concessione temporanea del posteggio per la vendita di oggettistica, in frode all'Ente comunale e di eventuali altri esercizi commerciali che avrebbero potuto godere del medesimo posteggio ai fini commerciali nella manifestazione della "Notte della Taranta"); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos