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Ordinanza — n. 19807/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for falsification of documents due to generic and infounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19807/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mema Entela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Entela argued against the conviction for falsification of documents and recidivism, but the court found her three grounds generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The decision relied on established principles that mere possession of a false document constitutes a lesser offense than its creation or use, and that the lower court correctly applied continuity rules for recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 110, 495, 497-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic, reiterative of prior arguments, or devoid of specific critique against the lower court's reasoned decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds falsification of documents recidivism continuity lack of specific critique uso di false generalità esibizione dei documenti d'identità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 495 c.p.
Art. 497-bis c.p.
6 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod.
Sez. 5, sentenza n. 48241 del 04/11/2019
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv.
Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014
273303; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep.
Sez. 5, sentenza n. 5859 del 27/10/2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, sentenza n. 48241 del 04/11/2019
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv.
Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014
273303; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep.
Sez. 5, sentenza n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMA ENTELA nato il 21/08/1978 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MEMA ENTELA per il delitto di cui agli artt. 110 e 497- bis, comma 2, cod. pen. e artt. 110 e 495 cod. pen., fatti commessi in data 01/09/2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del loro difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico, in quanto meramente reiterativo di identica doglianza proposta in appello, adeguatamente vagliata e correttamente disattesa dal giudice di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma.» (Sez. 5, sentenza n. 48241, 04/11/2019, Rv. 277427;

Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 262221), come nel caso di specie, posto che la presenza dell'effige dell'imputata e di quella del figlio sui documenti falsificati esprime una considerevole efficacia probante ai fini della condotta di concorso in contraffazione; - che il secondo motivo, che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, poiché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), che, motivando l'esclusione della recidiva alla luce di una precedente condanna per ricettazione rispetto alla quale il reato di cui alla regiudicanda si porrebbe in linea di continuità, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza di appello e di quella di primo grado; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore