Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity regarding energy theft case where defendant used electricity for business.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued violations of procedural law and lack of reasoning, but the court found these complaints merely reiterated specific grievances from the lower court judgment without addressing the core issue of the appellant's responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility because it lacked a specific comparison with the significant facts of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, consisting of pedissequely reiterated complaints that have already been judged as specific and lack a comparison with the significant core of the appealed decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNICI STEFANO nato a PALERMO il 10/05/1983 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CHINNICI STEFANO propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 2 febbraio 2022, che ha dichiarato inammissibile — per genericità dei motivi — l'appello avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (fatto commesso il 22 dicembre 2014);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle, dedotte con il gravame, giudicate aspecifiche, perché prive di confronto con il nucleo significante della decisione appellata in punto di dichiarazione di sua responsabilità, ossia che, al di là della paternità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, era l'imputato a pacificamente fruire dell'energia necessaria ad alimentare il locale in cui veniva svolta l'attività commerciale da lui gestita (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3 della sentenza impugnata); ciò, tanto più che neppure in questa sede è stato dedotto ed allegato che l'imputato medesimo era estraneo alla predetta attività gestoria; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pres