Italian Court dismisses cassation appeal for being too generic and lacking specific grounds against appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Pernice Gabriele and Trina Laura inadmissible. The appellants challenged the lower court's conviction for aggravated theft of electricity, arguing a defect in the appellate court's reasoning. The court rejected this claim because the arguments were overly generic and abstract, failing to identify specific points of the judgment under review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific; generic or abstract arguments that do not point to particular defects in the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERNICE GABRIELE nato a PALERMO il 03/02/1993 TRINCA LAURA nato a PALERMO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a PERNICE GABRIELE e TRINCA LAURA per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica, commesso in concorso tra loro (fatto accertato in data 17/10/2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separato ricorso, articolando ciascuno un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo, proposto nell'interesse di ciascun ricorrente e di contenuto assolutamente sovrapponibile, con il quale è denunciato il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigl