Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and insufficient reasoning in the single ground of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Cinquemani's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated theft of electricity with a single, generic ground alleging insufficient reasoning. The court rejected this argument because the appeal lacked concrete references to specific parts of the judgment and failed to critically compare the lower court's reasoning with the appellant's own arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of appeal is generic, abstract, and lacks specific references to the contested parts of the judgment or a critical comparison with the opposing arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a CINQUEMANI VINCENZO per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica (fatto accertato in epoca anteriore e prossima al 2 dicembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione per insufficienza della stessa, è del tutto generico, perché affidato a deduzioni indeterminate - dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza impugnata censurati -, astratte - ossia prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda - e aspecifiche - perché articolate in assenza di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte -; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P