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Ordinanza — n. 19799/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19799/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALVIA LAVIERO nato a POTENZA il 03/01/1978 VAZZA VALENTINA nato a POTENZA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 19799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALVIA LAVIERO nato a POTENZA il 03/01/1978 VAZZA VALENTINA nato a POTENZA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Parole chiave

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sottrazione dell'iva furto di lieve entità aiuto all'evasione di detenuti aggravamento della pena procedura di revisione penale perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
art. 114 cod. pen
2, primo capoverso, della sentenza impugnata; - che il terzo motivo nell'interesse di Vazza, con il quale si censura il diniego di riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALVIA LAVIERO nato a POTENZA il 03/01/1978 VAZZA VALENTINA nato a POTENZA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che SALVIA LAVIERO E VAZZA VALENTINA ricorrono, ciascuno con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 3 giugno 2022, di conferma della condanna loro inflitta per il delitto di furto aggravato in luogo di privata dimora in concorso (fatto commesso in data 28 agosto 2021) e, limitatamente a Salvia Laviero, anche per il delitto di evasione (fatto commesso il 26 agosto 2021); - che con distinte memorie, in data 11 aprile 2023, il comune difensore dei ricorrenti ha chiesto che i ricorsi siano rimessi alla Sezione competente in quanto affidati a motivi nor inammissibili;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo e il secondo motivo, presentati nell'interesse di Salvia Laviero, con i quali ci si duole del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento agli artt. 385 e 624 bis cod. pen., sono generici e non consentiti in questa sede, posto che risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 2, primo capoverso - in punto di responsabilità per il delitto di furto - e secondo capoverso - in punto di ritenuta responsabilità per evasione) e, comunque, affidati a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; che, in particolare, è destituito di giuridico pregio il dedotto errore di sussunzione, posto che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di una pertinenza di un luogo di privata dimora, quale è una soffitta (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597;

Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Rv. 253193). - che il terzo motivo, con il quale, nell'interesse dello stesso ricorrente, si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infra- quinquennale ed al formulato giudizio di equivalenza tra le circostanze, è manifestamente infondato, in quanto la recidiva - i cui presupposti applicativi non sono stati contestati con l'atto di appello, di modo che la doglianza al riguardo, solo in questa sede proposta, è nuova e come tale non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - non poteva essere neutralizzata dalle circostanze attenuanti generiche concesse in prevalenza, sussistendo il divieto di legge ex art. 69, comma 4, cod. pen. ed essendo, comunque, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze insindacabili nel giudizio di legittimità ove, come nel caso di specie, sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) (cfr. pag. 3, terzo capoverso della sentenza impugnata); - che, con riguardo ai primi due motivi di ricorso presentanti nell'interesse di Vazza Valentina, valgono le medesime argomentazioni spiegate per dichiarare inammissibili i primi due motivi di ricorso presentati nell'interesse di Salvia Laviero, attesa la riconosciuta genericità dei motivi di appello che, perciò, non meritavano una più compiuta motivazione rispetto a quella °stesa alla pag. 2, primo capoverso, della sentenza impugnata; - che il terzo motivo nell'interesse di Vazza, con il quale si censura il diniego di riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469, 25/02/2021, Rv. 281312), come nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 202