Ordinanza — n. 19796/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANNA ESTERINA nato a BOSCOTRE CASE il 18/07/1970 avverso la sentenza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA; - che SORRENTINO ANNA ESTERINA ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 16/11/2022, che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflittale per il delitto di minacce in danno di D'Aquino Antonio (fatto commesso in data 29/11/2016); - che, con memoria in data 18 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni censura, insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 19796/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANNA ESTERINA nato a BOSCOTRE CASE il 18/07/1970 avverso la sentenza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA; - che SORRENTINO ANNA ESTERINA ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 16/11/2022, che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflittale per il delitto di minacce in danno di D'Aquino Antonio (fatto commesso in data 29/11/2016); - che, con memoria in data 18 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni censura, insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANNA ESTERINA nato a BOSCOTRE CASE il 18/07/1970 avverso la sentenza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che SORRENTINO ANNA ESTERINA ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 16/11/2022, che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflittale per il delitto di minacce in danno di D'Aquino Antonio (fatto commesso in data 29/11/2016); - che, con memoria in data 18 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni censura, insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 612 cod. pen., deduce in effetti: «un errore di valutazione » trasfusosi «nell'erronea applicazione dell'art.612 cod. pen.», di modo che, nel censurare «la contraddizione dell'ordito motivazionale» ovvero la difettosa ricostruzione del fatto (essendovi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, «rapporti dii buon vicinato tra le parti»), finisce per eccepire il vizio di motivazione, che, tuttavia, giusta gli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non è consentito dedurre con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che, in ogni caso, la denunciata violazione di legge non sussiste, atteso che, avuto riguardo al tenore dell'ampia argomentazione ostesa a pag. 4 della sentenza impugnata in punto di idoneità della condotta ad incidere sulla libertà morale di un uomo medio, il Tribunale mostra di avere fatto buon governo dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre