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Ordinanza — n. 19794/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19794/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLA GABRIELE nato a MURO LUCANO il 30/01/1949 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che CELLA GABRIELE ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva, specifica ed infraquinquennale, (fatto commesso nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2013); - che con memoria in data 19 gennaio 2023 il difensore del ricorrente, insistito per l'accoglimento dei motivi, ha dedotto che, in ragione della subvalenza della recidiva, contestata e ritenuta, rispetto alle circostanze attenuanti, il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 19794/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); - che il rilievo afferente alla maturata prescrizione del reato prima della pronuncia di appello, oltre a non essere consentito perché non dedotto con il ricorso principale (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294), è, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riduzione della pena aggravamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLA GABRIELE nato a MURO LUCANO il 30/01/1949 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CELLA GABRIELE ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva, specifica ed infraquinquennale, (fatto commesso nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2013); - che con memoria in data 19 gennaio 2023 il difensore del ricorrente, insistito per l'accoglimento dei motivi, ha dedotto che, in ragione della subvalenza della recidiva, contestata e ritenuta, rispetto alle circostanze attenuanti, il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi, con i quali si denuncia la violazione degli artt. 191 e 234, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., ed il vizio di motivazione in punto di utilizzazione delle prove documentali poste a fondamento del giudizio di responsabilità, sono palesemente generici, perché, non confrontandosi affatto con il tenore della motivazione ostesa a sostegno proprio del giudizio di responsabilità, fondatosi non solo sui fotogrammi estrapolati dall'impianto di videosorveglianza ma anche sulle prove dichiarative analiticamente passate in rassegna nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4, con riferimento alle dichiarazioni dei testi Lucia e Regina nelle quali la Corte ben motiva circa le ragioni a sostegno dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Regina e dal teste Lucia), omettono di adempiere all'onere della prova di resistenza richiesta ai fini dell'ammissibilità delle doglianze che denunciano l'inutilizzabilità di elementi probatori (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); - che il rilievo afferente alla maturata prescrizione del reato prima della pronuncia di appello, oltre a non essere consentito perché non dedotto con il ricorso principale (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294), è, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, in motivazione; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269129); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile