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Ordinanza — n. 19789/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; no specific legal violation identified regarding denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a generic and insufficiently specific ground of complaint. The appellant argued against the denial of general mitigating circumstances for aggravated injuries, but failed to point out a concrete violation of substantive law. The court ruled that the lower court's decision was correct as it only needed to consider decisive elements, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A cassation appeal based on generic grounds is inadmissible if it fails to identify a specific violation of substantive law or indicate positive elements that would have led the lower court to a different conclusion.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility mitigating circumstances denial aggravated injuries case substantive law violation cassation appeal dismissal crimine di aggressione tentate lesioni personali gravi risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché, al di là della mera enunciazione del vizio ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata, quanto all'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata, quanto all'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come accaduto nel caso di specie (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI DINO nato a VILLINGEN( GERMANIA) il 01/03/1972 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che RUGGERI DINO propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 20/06/2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali aggravate (fatto commesso da più persone riunite in data 05/10/2017);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché, al di là della mera enunciazione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma neppure indica quale elemento positivo, diverso da quelli già dedotti con il gravame, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a differenti conclusioni; ciò, tenuto conto, oltretutto che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, quanto all'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. alla luce del grado di protagonismo dell'imputato, della sua personalità desumibile dai precedenti a carico, dalla gratuità dell'offesa e dall'intensità del dolo dimostrato); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore / Il Presidi=