Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specificity and generic arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Gorgevic Walter and Popaene Andrei inadmissible. The appellants were convicted of attempted burglary and resistance to a public official, but their arguments failed to meet procedural requirements. The court ruled that the first appeal lacked specificity by merely reiterating lower court grievances, while the second was too generic to justify a cassation review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) and Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: appeals must be specific and grounded in new legal arguments; generic or repetitive grievances regarding sentencing discretion are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GORGEVIC WALTER nato a ROMA il 19/08/1991 POPAENE ANDREI nato il 09/12/1989 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Gorgevic Walter e Popaene Andrei erano stati condannati per i reati di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto - con un unico atto - ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo dei ricorsi è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. seconda pagina della motivazione della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il secondo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercil:a in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame (seconda pagina della motivazione della sentenza) - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il