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Ordinanza — n. 19781/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19781/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARELLI FRANCESCA nato a PESCARA il 16/12/1968 BELLOTTI SERENA nato a PESCARA il 19/08/1986 DI ROCCO ANTONIETTA nato a POPOLI il 05/11/1981 DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; t

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19781/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARELLI FRANCESCA nato a PESCARA il 16/12/1968 BELLOTTI SERENA nato a PESCARA il 19/08/1986 DI ROCCO ANTONIETTA nato a POPOLI il 05/11/1981 DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; t

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale abbandono per lesioni personali lesioni personali gravità della pena caso di rigore personale peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARELLI FRANCESCA nato a PESCARA il 16/12/1968 BELLOTTI SERENA nato a PESCARA il 19/08/1986 DI ROCCO ANTONIETTA nato a POPOLI il 05/11/1981 DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa il 1° aprile 2022, la Corte di appello di L'Aquila - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità di Ciarelli Francesca, Bellotti Serena, Di Rocco Antonietta e Di Rocco Giulia per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, mediante i loro difensori di fiducia; - che il ricorso di Ciarelli Francesca si compone di due motivi, con i quali la ricorrente contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio e l'applicazione della recidiva; - che il ricorso di Bellotti Serena si compone di un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che ricorso di Di Rocco Antonietta si compone di un unico motivo, con il quale la ricorrente contesta l'applicazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze; - che il ricorso di Di Rocco Giulia si compone di un unico motivo, con il quale la ricorrente contesta l'applicazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze; - che tutti i motivi di ricorso relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciali negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238351); - che, con riferimento ai motivi relativi all'applicazione della recidiva, deve essere rilevato che la motivazione resa dalla Corte di appello, in relazione alla posizione di Ciarelli Francesca, risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; che, quanto alla posizione di Di Rocco Antonietta e Di Rocco Giulia, la censura relativa alla recidiva è inedita, posto che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che le ricorrenti abbiano formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che, con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze, va ribadito che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati >> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità previsto per il reato di lesioni personali - e, per effetto di esse, anche alla competenza del giudice di pace e alla conseguente pena applicabile - non incidono nel caso in esame, in cui, in fatto, è contestata l'aggravante delle più persone riunite, essendo stato il reato commesso in concorso tra ben cinque persone; che il reato aggravato dalla circostanza delle più persone riunite, essendo rimasto procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale, continua a essere sanzionato con la pena detentiva; che la pena detentiva applicata nel caso in esame, pertanto, rimane conforme alla legge vigente; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec