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Ordinanza — n. 19779/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterated grievances already rejected in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Ciotola Paolo, challenged a conviction for aggravated personal injury but failed to provide specific new arguments. The court found the appeal lacked specificity because it simply repeated grievances already addressed and rejected by the Court of Appeal of Naples with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already rejected in the lower court without confronting new legal or factual issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity reiteration of grievances procedural requirement court costs and fine opposizione diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA PAOLO nato a NAPOLI il 10/02/1995 avverso la sentenza/ordinanza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Ciotola Paolo era stato condannato per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un'arma; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 27 april