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Ordinanza — n. 19777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by defendant personally rejected as inadmissible due to mandatory lawyer signature requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal personally filed by the defendant inadmissible. Although the defendant's lawyer authenticated the signature, the court held that the act's personal nature requires direct submission by a registered defense attorney. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if personally filed by the party, as it must be signed by a registered defense attorney regardless of authentication.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing defense attorney inadmissible appeal procedural costs truffa aggravata imputazione di furto verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
281475); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GIUSEPPINA nato a ACERRA il 27/05/1988 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale De Luca Giuseppina era stata condannata per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); - che l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non muta la riconducibilità soggettiva dell'atto, <<essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso>> (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr