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Ordinanza — n. 19774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI ILYESS nato il 15/12/1976 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato ayKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Manai Ilyess era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti false dichiarazioni senza giuramento documenti mancanti falsificazione di valori di bollo ufficiali memoria illeggibile rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Manai Ilyess era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI ILYESS nato il 15/12/1976 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato ayKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Manai Ilyess era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P