Italian Court dismisses cassation appeals for theft convictions due to lack of specific legal grounds and improper sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Bibaj Klinton and Korriku Dede inadmissible and ordered them to pay legal costs. The defendants were convicted of multiple home burglaries, but their appeals failed because one argument was merely repetitive of lower court grievances, while the other sought an impermissible review of sentencing discretion. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, requiring only a reasoned justification rather than a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of sentencing as it belongs to the discretion of the trial judge, provided the decision is not arbitrary and is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIBAJ KLINTON nato il 23/10/1995 KORRIKU DEDE nato il 19/10/1993 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Korriku Dede e Bibaj Klinton erano stati condannati per svariati episodi di furto in abitazione e di furto in abitazione tentato; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso di Korriku Dede è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo del ricorso di Korriku Dede prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata) - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che l'unico motivo del ricorso di Bibaj Klinton è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena, come detto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigli