Ordinanza — n. 19769/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOMIDAVA SOSO nato il 03/05/1985 GABUNIA DAVID nato il 28/12/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Gabunia David e Jomidava Soso erano stati condannati per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso di Gabunia David è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di Jomidava Soso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di Jomidava Soso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOMIDAVA SOSO nato il 03/05/1985 GABUNIA DAVID nato il 28/12/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Gabunia David e Jomidava Soso erano stati condannati per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso di Gabunia David è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di Jomidava Soso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere est