Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19769/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19769/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOMIDAVA SOSO nato il 03/05/1985 GABUNIA DAVID nato il 28/12/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Gabunia David e Jomidava Soso erano stati condannati per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso di Gabunia David è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di Jomidava Soso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di Jomidava Soso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
pregiudizio irreparabile motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario diritto alla riparazione dell'opera diritto al risarcimento danni impugnabilità della decisione di rinvio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOMIDAVA SOSO nato il 03/05/1985 GABUNIA DAVID nato il 28/12/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Gabunia David e Jomidava Soso erano stati condannati per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso di Gabunia David è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di Jomidava Soso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere est