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Ordinanza — n. 19766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO CONCETTO SERGIO nato a CATANIA il 08/12/1963 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Longo Concetto Sergio per il reato di furto; - che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, sono generici e manifestamente infondati, posto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando - come nel caso in esame - non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO CONCETTO SERGIO nato a CATANIA il 08/12/1963 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Longo Concetto Sergio per il reato di furto; - che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, sono generici e manifestamente infondati, posto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando - come nel caso in esame - non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena allegazioni di persecuzione contraddittorie alleggerimento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO CONCETTO SERGIO nato a CATANIA il 08/12/1963 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Longo Concetto Sergio per il reato di furto; - che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, sono generici e manifestamente infondati, posto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando - come nel caso in esame - non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822); - che, «in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841); che è necessario, cioè, che l'appellante indichi in maniera specifica le ragioni in fatto e in diritto volte a sollecitare una risposta del giudice di appello diversa rispetto alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata; - che, nel caso in esame, l'appellante si era limitato a dedurre elementi del tutto generici o comunque già valutati dal giudice di primo grado, senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici delle valutazioni effettuate da quest'ultimo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere este