Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19764/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENATI FALLON nato a ARONA il 22/08/1991 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Renati Fallon era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56- 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Renati Fallon era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56- 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio pluralità di motivazioni allegazione motivata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENATI FALLON nato a ARONA il 22/08/1991 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Renati Fallon era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56- 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi t