Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for attempting unauthorized re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of probative sources. The court rejected this as an impermissible review of factual reconstruction by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal directed at soliciting an unauthorized re-evaluation of probative sources or an inadmissible review of the factual reconstruction performed by the Court of Appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDELLI GIANFRANCO nato a SONDRIO il 30/04/1966 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sondrio aveva condannato Gandelli Gianfranco, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di effettivi travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pagina 4 della sentenza) - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consiglie