Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal arguments and factual references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to cite specific legal grounds. The appellant argued against the conviction for aggravated personal injuries but offered no precise legal reasoning or references to the lower court's motivation. The court rejected the appeal because the criticisms were merely factual challenges rather than valid legal arguments, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking specific legal grounds and references to the motivation of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL NARRANE ABDERRAIM nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale - per quanto qui di interesse - El Narrane Abderraim era stato condannato per il reato di lesioni personali, aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che la censura relativa alla motivazione della sentenza, inoltre, è inammissibile perché completamente versata in fatto e diretta a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che la censura relativa al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondata, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid