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Ordinanza — n. 19742/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic mitigating factors and sentencing discretion in aggravated assault case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating factors and the application of recidivism, while also claiming excessive sentencing. The court noted that generic mitigating factors were already acknowledged by the trial judges and that sentencing falls within the merit court's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, making a new evaluation impermissible absent arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence imposed by the court of first instance, as sentencing falls within the merit court's discretion unless the determination is arbitrary or illogically reasoned.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating factors recidivism application inadmissible appeal penal code provisions risarcimento del danno alla persona lesione alla caviglia lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIELLO MICHEL nato a CUORGNE' il 06/01/1995 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea aveva condannato Lanziello Michel per più episodi di lesioni personali aggravate; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia; che l'avv. Davide Meloni, per l'imputato, ha depositato (tardivamente) note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva nonché l'eccessiva entità della pena inflitta; - che le attenuanti generiche sono state già riconosciute dai giudici di merito; - che non risulta applicata la recidiva; - che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. A9Psi LE. Così deciso, il 27 CMIÙ 2023 Il Co