Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19737/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19737/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNA CARMELO nato a CATANIA il 08/07/1986 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Penna Carmelo era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen.; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 453 e 455 cod. pen.; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca reato economico falsa dichiarazione della parte istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNA CARMELO nato a CATANIA il 08/07/1986 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Penna Carmelo era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen.; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 20