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Ordinanza — n. 19734/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19734/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASIN EMILIO nato a TREVISO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Cavasin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, afferente al giudizio di treAnt( equivalenza tra la recidiva ritenuta e leigeneriche parimenti accordate, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata, con un argomentare complessivamente diretto a manifestare le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio irrogato, offerto puntuali e logiche indicazioni in relazione alla scelta adottata ( decisivi i riferimenti alla presenza di precedenti per reati specifici e ai tratti costitutivi anche soggettivi della condotta a giudizio) così da porre la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attenuazione della pena riesame dell'entità pena guida recidiva in stato di ebbrezza revisione in materia penale pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASIN EMILIO nato a TREVISO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Cavasin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, afferente al giudizio di treAnt( equivalenza tra la recidiva ritenuta e leigeneriche parimenti accordate, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata, con un argomentare complessivamente diretto a manifestare le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio irrogato, offerto puntuali e logiche indicazioni in relazione alla scelta adottata ( decisivi i riferimenti alla presenza di precedenti per reati specifici e ai tratti costitutivi anche soggettivi della condotta a giudizio) così da porre la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023