Ordinanza — n. 19734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASIN EMILIO nato a TREVISO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Cavasin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, afferente al giudizio di treAnt( equivalenza tra la recidiva ritenuta e leigeneriche parimenti accordate, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata, con un argomentare complessivamente diretto a manifestare le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio irrogato, offerto puntuali e logiche indicazioni in relazione alla scelta adottata ( decisivi i riferimenti alla presenza di precedenti per reati specifici e ai tratti costitutivi anche soggettivi della condotta a giudizio) così da porre la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASIN EMILIO nato a TREVISO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Cavasin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, afferente al giudizio di treAnt( equivalenza tra la recidiva ritenuta e leigeneriche parimenti accordate, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata, con un argomentare complessivamente diretto a manifestare le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio irrogato, offerto puntuali e logiche indicazioni in relazione alla scelta adottata ( decisivi i riferimenti alla presenza di precedenti per reati specifici e ai tratti costitutivi anche soggettivi della condotta a giudizio) così da porre la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023