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Ordinanza — n. 19733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BORS GABRIEL nato il 06/08/1971 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza di rimessione proposta da Bors Gabriel; rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, essaLG ) comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, regola di giudizio la quale a sua volta presuppone una stringente rigorosità nella valutazione dei profili di specificità della relativa richiesta quanto alla puntuale indicazione dei relativi costituti fondanti; ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione pecca per assoluta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi all'evidenza inconferenti e comunque addotti in termini del tutto imprecisati; ritenuto che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ari 616, comma 1 , cpp

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BORS GABRIEL nato il 06/08/1971 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza di rimessione proposta da Bors Gabriel; rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, essaLG ) comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, regola di giudizio la quale a sua volta presuppone una stringente rigorosità nella valutazione dei profili di specificità della relativa richiesta quanto alla puntuale indicazione dei relativi costituti fondanti; ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione pecca per assoluta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi all'evidenza inconferenti e comunque addotti in termini del tutto imprecisati; ritenuto che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ari 616, comma 1 , cpp

Parole chiave

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complessità della procedura opposizione grave deficienza del procedimento all'estero considerazioni di protezione ambientale procedura di rivendicazione nel pignoramento procedimento contenzioso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BORS GABRIEL nato il 06/08/1971 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza di rimessione proposta da Bors Gabriel; rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, essaLG ) comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, regola di giudizio la quale a sua volta presuppone una stringente rigorosità nella valutazione dei profili di specificità della relativa richiesta quanto alla puntuale indicazione dei relativi costituti fondanti; ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione pecca per assoluta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi all'evidenza inconferenti e comunque addotti in termini del tutto imprecisati; ritenuto che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ari 616, comma 1 , cpp

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. AA, u-yo L