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Ordinanza — n. 19732/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19732/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19732/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Piccinonno Valentina, nata a Lecce Calabro il 04/10/1983 avverso la sentenza del 25/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla idoneità delle fissi proferite a ledere il bene giuridico tutelato e non circoscrivibili alla mera sfera personale, quanto in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei plurimi precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19732/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla idoneità delle fissi proferite a ledere il bene giuridico tutelato e non circoscrivibili alla mera sfera personale, quanto in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei plurimi precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente;

Parole chiave

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oltraggio alla corte risarcimento per errore giudiziario restituzione delle prestazioni riscossione di pene pecuniarie sanzione sproporzionata pregiudizio irreparabile

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Piccinonno Valentina, nata a Lecce Calabro il 04/10/1983 avverso la sentenza del 25/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla idoneità delle fissi proferite a ledere il bene giuridico tutelato e non circoscrivibili alla mera sfera personale, quanto in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei plurimi precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis