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Ordinanza — n. 19728/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19728/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Le Pera Eugenio, nato a Corigliano Calabro il 16/03/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla violenza perpetrata nonché alla identificazione dell'imputato, quanto in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19728/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza di persecuzione guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Infine, in merito al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Le Pera Eugenio, nato a Corigliano Calabro il 16/03/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla violenza perpetrata nonché alla identificazione dell'imputato, quanto in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, circa il primo profilo, il ricorrente teneva una condotta spericolata idonea a mettere in pericolo gli utenti e tale da non poter essere qualificata come di mera resistenza passiva. Quanto, invece, al secondo profilo, la motivazione risulta adeguata, in virtù del riferimento agli elementi probatori complessivamente emersi e, specialmente, alla testimonianza resa in dibattimento da parte di uno degli agenti operanti. Infine, in merito al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice d'appello ha motivato correttamente, rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.