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Ordinanza — n. 19727/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19727/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Iorno Simon, nato a Cariati il 29/11/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, osservando che la condotta minacciosa è stata posta in essere durante lo svolgimento della perquisizione domiciliare e della successiva redazione degli atti da parte dei pubblici ufficiali, al fine di ostacolare l'attività d'ufficio consistente nell'accertamento delle violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado; pagg. 1 ultimo cpv. e 2 primo cpv. sentenza di secondo grado).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 19727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, osservando che la condotta minacciosa è stata posta in essere durante lo svolgimento della perquisizione domiciliare e della successiva redazione degli atti da parte dei pubblici ufficiali, al fine di ostacolare l'attività d'ufficio consistente nell'accertamento delle violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado; pagg. 1 ultimo cpv. e 2 primo cpv. sentenza di secondo grado).

Parole chiave

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minaccia contro le autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale minaccia all'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Iorno Simon, nato a Cariati il 29/11/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, osservando che la condotta minacciosa è stata posta in essere durante lo svolgimento della perquisizione domiciliare e della successiva redazione degli atti da parte dei pubblici ufficiali, al fine di ostacolare l'attività d'ufficio consistente nell'accertamento delle violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado; pagg. 1 ultimo cpv. e 2 primo cpv. sentenza di secondo grado).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de