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Ordinanza — n. 19725/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19725/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Talarico Francesco, nato a Catanzaro il 16/02/1969 avverso la sentenza del 23/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha negato il riconoscimento del beneficio alla luce sia della valorizzazione del movente dell'imputato, sia dell'assenza di elementi positivi idonei a tali fini;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 19725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infine, che quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., il motivo non è stato dedotto in sede di gravame e che, in ogni caso, non risultano integrati i presupposti per la sua applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena censura costituzionale esame di cassazione condono delle spese procedurali ricusazione del pubblico ministero assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Talarico Francesco, nato a Catanzaro il 16/02/1969 avverso la sentenza del 23/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha negato il riconoscimento del beneficio alla luce sia della valorizzazione del movente dell'imputato, sia dell'assenza di elementi positivi idonei a tali fini;

Considerato, infine, che quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., il motivo non è stato dedotto in sede di gravame e che, in ogni caso, non risultano integrati i presupposti per la sua applicazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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