Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19721/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating already examined and rejected psychological elements of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments regarding the psychological element of the crime that the lower court had already thoroughly examined and rejected. The appellant's defense was deemed a mere suggestion incapable of undermining the logical force of the factual findings established by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it repeats a ground of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with logical and legal arguments not challenged by the defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repeated argument psychological element criminal intent procedural code prova del dolo difetto di motivazione insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASORIA GENNARO nato a NAPOLI il 26/06/1971 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Casoria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica un profilo di censura, inerente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto al prevenuto, già adeguatamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici non censurabili, dal giudice di merito, (argomenti) non messi in crisi dalla prospettazione difensiva, che si risolve in una mera suggestione non in grado di incrinare la forza logica delle emergenze fattuali poste in evidenza dalla sentenza gravata nel riscontrare il dolo' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20