Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19720/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19720/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/04/1988 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cangemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi replicano profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al giudizio di responsabilità - con particolare riguardo al dolo, alla attendibilità del narrato delle persone offese e alla devalutazione della tesi difensiva propalata dal prevenuto ma anche alla corretta qualificazione data al fatto e alla stessa configurabilità del reato contestato nei suoi tratti oggetivi - perlatro introducendo, profili critici immediatamente correlati alla vicenda in fatto ( la kt -riconoscibilità 4:11220~k ricorrente della qualifica delle due persone offese) non rilevati con il gravame di merito e comunque manifestamente smentiti dalle emergenze istruttorie acquisite, messe in luce dalle due sentenze di merito ( le dichiarazioni del Rizzotti quanto alle modalità attraverso le quali i due operanti ebbero a qualificarsi) mentre il terzo motivo, che attiene al mancato riconoscimento delle-l...generiche' attinge la sentenza impugnata malgrado la stessa, anche sul punto, risulti sorretta da valutazioni giuridiche e da considerazioni argomentative puntuali e logiche, così da render kkar stesge immune da censure prospettabili in questa sede, nel caso peraltro ammantate da una evidente genericità ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia contro le autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali mancanza di credibilità reati contro i doveri di servizio mancanza di disciplina responsabilità dello Stato e dei suoi agenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/04/1988 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cangemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi replicano profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al giudizio di responsabilità - con particolare riguardo al dolo, alla attendibilità del narrato delle persone offese e alla devalutazione della tesi difensiva propalata dal prevenuto ma anche alla corretta qualificazione data al fatto e alla stessa configurabilità del reato contestato nei suoi tratti oggetivi - perlatro introducendo, profili critici immediatamente correlati alla vicenda in fatto ( la kt -riconoscibilità 4:11220~k ricorrente della qualifica delle due persone offese) non rilevati con il gravame di merito e comunque manifestamente smentiti dalle emergenze istruttorie acquisite, messe in luce dalle due sentenze di merito ( le dichiarazioni del Rizzotti quanto alle modalità attraverso le quali i due operanti ebbero a qualificarsi) mentre il terzo motivo, che attiene al mancato riconoscimento delle-l...generiche' attinge la sentenza impugnata malgrado la stessa, anche sul punto, risulti sorretta da valutazioni giuridiche e da considerazioni argomentative puntuali e logiche, così da render kkar stesge immune da censure prospettabili in questa sede, nel caso peraltro ammantate da una evidente genericità ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i