Italian Court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. The lower court had correctly addressed the defendant's claims regarding the falsity of the accusation based on the victim's statements, finding them non-essential to the evidentiary clarity of the charges. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already sufficiently examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALINO GABRIELE nato a COSENZA il 17/11/1969 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 'l i letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Natalino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unico motivo di ricorso si replicano censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e logica ricostruzione della vicenda a giudizio- resa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e non scalfita dalle critiche prospettate dalla difesa, comunque inerenti ad aspetti non decisivi rispetto alla nitidezza probatoria di quelli posti a sostegno della prospettazione accusatoria, V ricostruzione),‘ coerentemente diretta a rimarcare la piena consapevolezza del prevenuto rispetto alla falsità dell'accusa calunniosa dallo stesso propalata in danno della persona offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3