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Ordinanza — n. 19717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINCI FRANCESCO nato a ORTONA il 05/10/1993 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; , 7, t letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Scarinci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi generici e aspecifici sia in relazione al giudizio di responsabilità — che attinge in forza di un asserito e non altrimenti precisato difetto di motivazione a fronte di argomentazioni puntuali e coerenti alle emergenze istruttorie-, sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui - I all'ad .131 bis cp nonché delle generiche, giudizi contestati senza precisare gli argomenti che avrebbero dovuto supportare una diversa conclusione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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caso di rigore economico sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali carenza di sostanza economica aspetti economici conseguenze economiche

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINCI FRANCESCO nato a ORTONA il 05/10/1993 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; , 7, t letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Scarinci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi generici e aspecifici sia in relazione al giudizio di responsabilità — che attinge in forza di un asserito e non altrimenti precisato difetto di motivazione a fronte di argomentazioni puntuali e coerenti alle emergenze istruttorie-, sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui - I all'ad .131 bis cp nonché delle generiche, giudizi contestati senza precisare gli argomenti che avrebbero dovuto supportare una diversa conclusione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3