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Ordinanza — n. 19716/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19716/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINELLI FLAVIA nato a CHIETI il 07/08/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAI dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Flavia Giardinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati g:i atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 14 ottobre 2022/ quando per contro il relativo termine di impugnazione scadeva il 25 settembre 2022 (decisione assunta il 28 aprile 2022 con termine per il deposito a tutto il 10 luglio 2022, puntualmente rispettato, e conseguente decorrenza del dies a quo in data 11 luglio 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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deposito tardivo opposizione tardiva termine legale proroga tardiva del termine disdetta tardiva tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINELLI FLAVIA nato a CHIETI il 07/08/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAI dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Flavia Giardinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati g:i atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 14 ottobre 2022/ quando per contro il relativo termine di impugnazione scadeva il 25 settembre 2022 (decisione assunta il 28 aprile 2022 con termine per il deposito a tutto il 10 luglio 2022, puntualmente rispettato, e conseguente decorrenza del dies a quo in data 11 luglio 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20