Ordinanza — n. 19716/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINELLI FLAVIA nato a CHIETI il 07/08/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAI dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Flavia Giardinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati g:i atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 14 ottobre 2022/ quando per contro il relativo termine di impugnazione scadeva il 25 settembre 2022 (decisione assunta il 28 aprile 2022 con termine per il deposito a tutto il 10 luglio 2022, puntualmente rispettato, e conseguente decorrenza del dies a quo in data 11 luglio 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINELLI FLAVIA nato a CHIETI il 07/08/1962 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAI dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Flavia Giardinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati g:i atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 14 ottobre 2022/ quando per contro il relativo termine di impugnazione scadeva il 25 settembre 2022 (decisione assunta il 28 aprile 2022 con termine per il deposito a tutto il 10 luglio 2022, puntualmente rispettato, e conseguente decorrenza del dies a quo in data 11 luglio 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20