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Ordinanza — n. 19715/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19715/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAMOUNI KHALID nato il 02/10/1980 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di El Mamouni Khalid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata limitatamente ci alla denegata applicazione dell'art 131 bis cp !benché la sentemea=icrizrp~ sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, facendo leva sulle connotazioni della condotta e sulla intensità del dolo, ritenuti incompatibili con la rivendicata tenuità del fatto a giudizio . rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19715/2023 — snpen · Corte di Cassazione: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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punibilità eccezioni difensive circostanza attenuante permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAMOUNI KHALID nato il 02/10/1980 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di El Mamouni Khalid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata limitatamente ci alla denegata applicazione dell'art 131 bis cp !benché la sentemea=icrizrp~ sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, facendo leva sulle connotazioni della condotta e sulla intensità del dolo, ritenuti incompatibili con la rivendicata tenuità del fatto a giudizio . rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20