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Ordinanza — n. 19714/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments were already adequately examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were already thoroughly examined and rejected by the court of first instance. The lower court had correctly addressed both the liability judgment and the non-application of Article 131-bis of the Penal Code based on the defendant's conduct and intent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the arguments raised were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments Article 131-bis criminal liability procedural costs dubbio circa il carattere di infrazione permesso di promuovere un procedimento penale mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO PIERO nato a VASTO il 02/10/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Piero D carlo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti corretti su piano giuridico, puntuali e logici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità ( considerato il riconoscimento effettuato dall'operante e la ritenuta inconsistenza della tesi difensiva), sia in relazione alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, nel caso?» esclusa essenzitimente facendo leva sulle modalità della condotta e sulla intensità del dolo con motivazione che pone al decisione al riparo da vizi prospettabili in questa sedeullevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20