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Ordinanza — n. 19713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO BRUNO nato a CARINOLA il 29/01/1956 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Di Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi di ricorso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione ai costituti oggettivi della calunnia contestata, sia in relazione al dolo che ebbe a supportarla nel caso a mani, mentre il terzo motivo afferisce alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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promovimento della prostituzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie ricorso per cassazione permesso di promuovere un procedimento penale reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO BRUNO nato a CARINOLA il 29/01/1956 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Di Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi di ricorso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione ai costituti oggettivi della calunnia contestata, sia in relazione al dolo che ebbe a supportarla nel caso a mani, mentre il terzo motivo afferisce alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20