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Ordinanza — n. 19711/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19711/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDAHNI SALIM nato il 06/01/1990 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse ROMDHANI SALIM avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto genericamente lamenta asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità senza operare alcun confronto con l'argomentare speso dai giudici del merito, connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19711/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere censure procedurali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMDAHNI SALIM nato il 06/01/1990 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse ROMDHANI SALIM avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto genericamente lamenta asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità senza operare alcun confronto con l'argomentare speso dai giudici del merito, connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023