Ordinanza — n. 19707/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 29/11/1979 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Marano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo denunzia tardivamente una nullità a regime intermedio non prospettata nel corso del giudizio di appello, comunque manifestamente infondata ( la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata presso il difensore di fiducia una volta riscontrata l'irreperibilità del prevenuto presso il domicilio eletto in occasione del verbale di notifica della ordinanza di revoca del divieto di dimora del 28 febbraio 2017), mentre il secondo contesta del tutto genericamente il giudizio sulla dosimetria afteytudtkt-i sanzionatoria e sulle/generiche/senza neppure ribadire i rilievi articolati su tali punti con il gravame di merito e rigettati dalla Corte territoriale in forza di una sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 29/11/1979 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Marano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo denunzia tardivamente una nullità a regime intermedio non prospettata nel corso del giudizio di appello, comunque manifestamente infondata ( la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata presso il difensore di fiducia una volta riscontrata l'irreperibilità del prevenuto presso il domicilio eletto in occasione del verbale di notifica della ordinanza di revoca del divieto di dimora del 28 febbraio 2017), mentre il secondo contesta del tutto genericamente il giudizio sulla dosimetria afteytudtkt-i sanzionatoria e sulle/generiche/senza neppure ribadire i rilievi articolati su tali punti con il gravame di merito e rigettati dalla Corte territoriale in forza di una sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/