Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19706/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA ANTONINO nato a TAORMINA il 28/09/1969 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Cacciola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo motivo è del tutto generico -laddove mette in discussione la credibilità della persona offesa e del suo narrato? perché manca di indicare le ragioni, pretermesse dai giudici del merito, utili ad una diversa conclusione di merito, nonché aspecifico e manifestamente infondato, nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità (inequivocabilmente stigmatizzato dall'argomentare del provvedimento gravato ( si veda il secondo capoverso di pagina 3); il secondo motivo e il terzo motivo inerenti la dosimetria sanzionatoria, il diniego delle generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata aggravata sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata, anche su tali punti appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da dare adeguato conto delle ragioni della pena irrogata ( anche in relazione alla puntuale individuazione del fatto più grave e dei singoli aumenti apportati in continuazione per gli altri episodi), della non applicabilità delle attenuanti atipiche ( grazie all'assorbente riferimento ai precedenti del prevenuto) nonchè del giudizio di maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio con puntuale riscontro di tutte le ipotesi di recidiva contestate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 99 cp tali da dare luogo ad una coerente applicazione del relativo aumento nella sua massima estensione ex ad 99 comma 4 stesso codice in linea con la puntualità descrittiva rassegnata dalla relativa imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cp tali da dare luogo ad una coerente applicazione del relativo aumento nella sua massima estensione ex ad 99 comma 4 stesso codice in linea con la puntualità descrittiva rassegnata dalla relativa imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
99 cp tali da dare luogo ad una coerente applicazione del relativo aumento nella sua massima estensione ex ad 99 comma 4 stesso codice in linea con la puntualità descrittiva rassegnata dalla relativa imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA ANTONINO nato a TAORMINA il 28/09/1969 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Cacciola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo motivo è del tutto generico -laddove mette in discussione la credibilità della persona offesa e del suo narrato? perché manca di indicare le ragioni, pretermesse dai giudici del merito, utili ad una diversa conclusione di merito, nonché aspecifico e manifestamente infondato, nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità (inequivocabilmente stigmatizzato dall'argomentare del provvedimento gravato ( si veda il secondo capoverso di pagina 3); il secondo motivo e il terzo motivo inerenti la dosimetria sanzionatoria, il diniego delle generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata aggravata sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata, anche su tali punti appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da dare adeguato conto delle ragioni della pena irrogata ( anche in relazione alla puntuale individuazione del fatto più grave e dei singoli aumenti apportati in continuazione per gli altri episodi), della non applicabilità delle attenuanti atipiche ( grazie all'assorbente riferimento ai precedenti del prevenuto) nonchè del giudizio di maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio con puntuale riscontro di tutte le ipotesi di recidiva contestate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 99 cp tali da dare luogo ad una coerente applicazione del relativo aumento nella sua massima estensione ex ad 99 comma 4 stesso codice in linea con la puntualità descrittiva rassegnata dalla relativa imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis