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Ordinanza — n. 19703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLOMITCHI VASILE nato il 30/01/1991 MIHAILUC IULIAN nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Solomitchi Vasile e Mihailuc Iulian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto afferente alla mancata conscessione delle generiche è manifestamente infondato i perche la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023.

Parole chiave

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attenuazione della pena decisione giustificata dell'assicuratore conseguenze del ritiro impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricusazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLOMITCHI VASILE nato il 30/01/1991 MIHAILUC IULIAN nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Solomitchi Vasile e Mihailuc Iulian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto afferente alla mancata conscessione delle generiche è manifestamente infondato i perche la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023.