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Ordinanza — n. 19701/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19701/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di 30UAHARI AKRAM avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la valutazione spesa dalla Corte del merito in sede di rinvio in esito alla sentenza rescindente resa da questa Corte in ordine alla denegata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62, n. 4 cp appare puntuale, coerente alle emergenze in fatto e alla indicazioni di principio rese sul tema a giudizio dalla giurisprudenza di legittimità, così da rendere manifestamente infondate le censure prospettate in termini di difetto di motivazione e violazione di legge; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19701/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 cp appare puntuale, coerente alle emergenze in fatto e alla indicazioni di principio rese sul tema a giudizio dalla giurisprudenza di legittimità, così da rendere manifestamente infondate le censure prospettate in termini di difetto di motivazione e violazione di legge; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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danno patrimoniale assenza di caso di rigore obbligo di ridurre il danno cognizione del ricorso per cassazione carenza di sostanza economica circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di 30UAHARI AKRAM avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la valutazione spesa dalla Corte del merito in sede di rinvio in esito alla sentenza rescindente resa da questa Corte in ordine alla denegata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62, n. 4 cp appare puntuale, coerente alle emergenze in fatto e alla indicazioni di principio rese sul tema a giudizio dalla giurisprudenza di legittimità, così da rendere manifestamente infondate le censure prospettate in termini di difetto di motivazione e violazione di legge; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20