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Ordinanza — n. 19697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLINI NERIO nato a FORLI' il 27/02/1958 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Nerio Castellini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità , perché replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale ricostruzione della vicenda a giudizio in esito alla quale sono stati correttamente ritenuti i costituti anche soggettiví del reato ascritto al prevenuto e si è, con motivare logico e immune da censure, esclusa l'applicabilità dell'alt 131 bis cp, negate le generiche, congrueamente giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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favoreggiamento imputazione di furto alibi difesa contro le pratiche commerciali illecite ricettazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLINI NERIO nato a FORLI' il 27/02/1958 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Nerio Castellini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità , perché replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale ricostruzione della vicenda a giudizio in esito alla quale sono stati correttamente ritenuti i costituti anche soggettiví del reato ascritto al prevenuto e si è, con motivare logico e immune da censure, esclusa l'applicabilità dell'alt 131 bis cp, negate le generiche, congrueamente giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023