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Ordinanza — n. 19696/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for duplicating prior arguments and introducing inconclusive topics.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding aggravated circumstances and recidivism were already adequately examined and rejected by the lower court, while new claims on sentencing principles were deemed inconclusive under Article 69 of the Penal Code. Consequently, the appeal failed to meet admissibility standards, resulting in the dismissal of the request to overturn the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 69, comma 4, c.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already decided by the lower court or introduces new issues that are manifestly inconclusive or barred by specific statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal duplicative arguments recidiva infraquinquennale sentenza di prevalenza Art. 69 c.p. motivi di cassazione attenuazione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 69, comma 4, c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU TOUQ OSAMA nato a JESI il 31/12/1984 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abu Touq Osama avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione all'aggravante contestata per il capo 9e alla ritenuta recidiva infraquinquennale), per altro verso introduce temi manifestamente inconferenti ( in relazione al rivendicatogiudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva, a tacer d'altro ostacolato dal disposto di cui all'art 69, comma 4, cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20