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Ordinanza — n. 19695/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain verdicts dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible multiple cassation appeals filed by eight defendants against a first-instance plea bargain verdict. The appellants argued for various procedural defects, including lack of reasoning regarding acquittal causes, liability judgments, sentencing errors, and legal qualification issues. The court rejected these arguments because Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeal grounds to specific statutory violations, excluding the general defects raised by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In appeals against plea bargain verdicts, only the specific statutory grounds for violation of law listed in Article 448 are admissible, excluding general defects in reasoning or qualification.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation statutory grounds violation Article 448 criminal procedure procedural defect exclusion motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FEUDIS DOMENICO nato a MOLFETTA il 17/09/1986 SICILIANI LORENZO nato a NAPOLI il 29/07/1987 GIANNOTTA EMANUELE nato a TARANTO il 24/08/1982 LOTITO SILVESTRO nato a BARI il 20/04/1988 CHIRICO DOMENICO nato a LAMEZIA TERME il 12/04/1982 MILLONI GIUSEPPE nato a BARI il 07/12/1982 PAPALE GERARDO nato a TORRE DEL GRECO il 28/01/1983 DI DOMENICO PIERO nato a AVELLINO il 03/04/1967 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avv alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Domenico Chirico, Domenco de Feudis e Lorenzo Siciliani, Piero Di Domencio, Gerardo Papale, Emmanuele Giannotta, Silvestro Lotito e Giuseppe Milioni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza avuto riguardo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. ( ricorsi Giannotta, Lotito, Papale), si contesti il giudizio di responsabilità, la mancata applicazione delle generiche e la misura della pena ( ricorso Milioni) o solo surrettiziamente si contrasti il profilo della qualificazione giuridica ascritta ai fatti a giudizio ( Ricorsi Di Domencio, De Feudi e Siciliani, Chirico) senza che peraltro tale profilo emerga con o .51.0k +ed\ ore deliLL Ari.; immediata evidenzaevidenza dal tenore del capo di imputazione atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il