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Ordinanza — n. 19693/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19693/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTINESE MARIO nato a NAPOLI il 17/12/1986 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; c---- 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Festinese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente a temi rispetto ai quali il ricorrente ha previamente rinunziato al momento del concordato (avuto riguardo alla recidiva).

Parole chiave

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riconsiderazione ritiro della domanda di revisione rinuncia al dibattimento orale ritiro della querela penale rinuncia alla motivazione revoca del concordato

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
276102), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTINESE MARIO nato a NAPOLI il 17/12/1986 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; c---- 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Festinese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente a temi rispetto ai quali il ricorrente ha previamente rinunziato al momento del concordato (avuto riguardo alla recidiva).

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il dyerraits