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Ordinanza — n. 19692/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19692/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE LUIGI nato a CASERTA il 14/05/1979 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Maltese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione al rivendicato vizio parziale di mente) mentre il secondo è afferente afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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nuova perizia psichiatrica menomazione psichica prove psichiatriche perizia psicologica riesame dell'entità pena mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE LUIGI nato a CASERTA il 14/05/1979 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Maltese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione al rivendicato vizio parziale di mente) mentre il secondo è afferente afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20