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Ordinanza — n. 19690/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19690/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/03/1996 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Damiani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione alla condotta oppositiva e al dolo specifico) mentre il secondo, non diversamente dall'analogo rilievo addotto con il gravame 4i~ia›,- è generico perche manca di segnalare gli elementi pretermessi dai giudici del merito nel non riconoscere le attenuanti atipiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivazione inadeguata delle censure costituzionali opposizione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione allegazioni contraddittorie di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/03/1996 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Damiani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione alla condotta oppositiva e al dolo specifico) mentre il secondo, non diversamente dall'analogo rilievo addotto con il gravame 4i~ia›,- è generico perche manca di segnalare gli elementi pretermessi dai giudici del merito nel non riconoscere le attenuanti atipiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20