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Ordinanza — n. 19592/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting claim against excessive sentence for mafia-motivated murders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Mantella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the final sentence of six years and eight months imposed by the Court of Appeal of Catanzaro for two voluntary murders with mafia aggravation. The court found the appeal generic and unfounded because the lower court had already maximized statutory reductions for collaboration and applied generic mitigating circumstances, leaving no room for legitimate complaint.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, particularly when the sentencing court has fully applied statutory mitigating factors and reductions, leaving no substantive ground for doglianza.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint manifestly unfounded sentencing review mafia aggravation procedural costs Cassation jurisdiction revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTELLA ANDREA nato a VIBO VALENTIA il 03/12/1972 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mantella Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Assise di appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, investita della sola rideterminazione della pena per due reati di omicidio volontario, con l'aggravante mafiosa, ha stabilito la pena finale in anni sei e mesi otto di reclusione;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena inflitta, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico, posto che: - il giudice di rinvio: ha fissato la pena per il primo omicidio in anni dodici di reclusione, previa applicazione, nella misura massima, della riduzione per la diminuente della collaborazione ex art. 416-bis,1 comma terzo, cod. pen.; ha applicato, poi, la riduzione massima per le attenuanti generiche, giungendo alla pena di anni otto di reclusione; ha aumentato la pena di appena due anni di reclusione per la continuazione con il secondo reato di omicidio; infine ha operato la riduzione per il rito; - non residuano spazi di doglianza, che del resto il ricorrente neppure indica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso