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Ordinanza — n. 19591/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints and no legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal lodged by Ruggiero Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged violations of law and reasoning regarding the defendant's responsibility for aggravated personal injuries and home invasion. The court rejected this because the complaint consisted merely of factual grievances and was a repetition of issues already properly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only factual complaints or is a mere reproduction of arguments already decided by the court of first instance without raising new legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints Court of Cassation legal grounds requirement repetition of arguments inviolabilità del domicilio aggressione fisica protezione degli inquilini

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
artt. 614 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO LUIGI nato a EBOLI il 26/12/1966 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA M0R0S1:NI; Rilevato che l'imputato Ruggiero Luigi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personale aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.) e violazione di domicilio (artt. 614 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la violazione della legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato— non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27